CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Normativa sui Tribunali
Norme circa il regime amministrativo dei Tribunale Ecclesiastici Regionali italiani e l’attività i patrocinio svolta presso gli stessi
Premessa
La sollecitudine pastorale dei Vescovi italiani verso i fedeli che si rivolgono ai tribunali ecclesiastici regionali per la cause matrimoniali ha suggerito l’opportunità di statuire una più appropriata normativa. Essa ha la finalità di conferire ai Tribunali ecclesiastici regionali una configurazione più precisa e omogenea in ciò che concerne il regime amministrativo, e di venire incontro ai fedeli, rendendo meno oneroso possibile, sotto il profilo delle spese, l’accesso ai Tribunali medesimi e facendo comunque presente l’importanza di sovvenire, anche in questa occasione, alle necessità della Chiesa.
Pertanto la XLI Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana ha deliberato di adottare la seguente disciplina, la quale vale anche per i Tribunali del Vicariato di Roma, fatta salva, in ogni caso, la loro condizione giuridica speciale.
ART. 1.
§1. I tribunali ecclesiastici regionali italiani, costituiti da Papa Pio XI con il M.P. Qua curadell’8 dicembre 1938, hanno come soggetto di imputazione delle posizioni e dei rapporti attinenti l’attività amministrativa e la gestione economica la Regione ecclesiastica di appartenenza, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
§2. I tribunali regionali godono di autonomia amministrativa e gestionale, sotto la direzione del rispettivo Vicario giudiziale, il quale agisce di concerto con il Moderatore e a lui risponde. Per tale motivo, la Regione ecclesiastica istituisce, nel quadro del suo bilancio complessivo, un conto distinto per la contabilità riguardante l’attività del Tribunale.
§3. Entro un anno dalla promulgazione della presente normativa, la Conferenza Episcopale regionale approva un Regolamento per il Tribunale di cui è responsabile. Il Regolamento stabilisce le disposizioni amministrative, disciplinari e procedurali necessarie per l’ordinato funzionamento del Tribunale, con speciale riferimento all’esecuzione delle presenti Norme.
Art. 2
§ 1. I Tribunali regionali sostengono gli oneri relativi alla propria attività con il concorso finanziario della Conferenza Episcopale Italiana e della Regione ecclesiastica di appartenenza, ai sensi delle presenti Norme, nonché con i contributi versati dalle parti a norma del seguente art. 4.
§ 2. I predetti oneri riguardano il personale addetto individuato dalle determinazioni del Consiglio Episcopale Permanente; i patroni stabili di cui al can. 1490; la manutenzione ordinaria delle sedi; l’acquisto e la manutenzione di arredi e di apparecchiature; gli altri costi generali relativi all’attività del Tribunale.
§ 3. Per i costi delle rogatorie si stabilisce:
a) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale diocesano, i costi delle medesime, definiti entro la misura determinata dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo, sono a carico del Tribunale che le richiede;
b) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale regionale, i costi delle medesime sono a carico del Tribunale che le esegue;
c) se le rogatorie sono eseguite da un Tribunale non italiano, i costi delle medesime sono a carico del Tribunale che le richiede.
Art. 3
§ 1. Il contributo finanziario della Conferenza Episcopale Italiana per ciascun Tribunale è determinato sulla base del bilancio di previsione, presentato alla Presidenza della C.E.I. ai sensi del § 2.
§ 2. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Moderatore del Tribunale regionale, dopo avere informato in merito la Conferenza Episcopale Regionale, presenta alla Presidenza della C.E.I. lo stato di previsione per l’anno in corso e il rendiconto analitico e documentabile delle entrate e delle uscite registrate dal Tribunale nell’anno precedente, redatti secondo uno schema approvato dalla medesima Presidenza della C.E.I.; trasmette inoltre i dati relativi al numero delle cause di primo e secondo grado decise o perente, nonché delle nuove cause introdotte in primo e secondo grado nell’anno precedente e delle cause pendenti in primo e secondo grado al 31 dicembre dell’anno precedente.
§ 3. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il Consiglio Episcopale Permanente determina il contributo da assegnare al Tribunale regionale con riferimento allo stato di previsione e al numero delle cause di cui al § 1.
Il versamento del contributo viene effettuato dalla Presidenza della C.E.I. sul conto di cui all’art. 1, § 2 in due rate:
– entro il mese di febbraio un acconto pari al 75% delle uscite dell’anno precedente;
– entro il mese di giugno il saldo del contributo, determinato ai sensi del § 1.
§ 4. Nel caso in cui il conto consuntivo, di cui al § 2, evidenzi un passivo, il ripianamento dello stesso – dopo verifica da parte della C.E.I. – viene operato dalla Conferenza Episcopale regionale e dalla C.E.I. in parti uguali.
Ai fini della verifica di cui sopra, la Presidenza della C.E.I. acquisisce dal Tribunale la documentazione che ritiene necessaria per una conoscenza e una valutazione più completa degli elementi del predetto rendiconto.
Nel deliberare sull’intervento di ripianamento, la Presidenza della C.E.I. può fornire al Tribunale interessato, previa consultazione con il suo Moderatore, opportune indicazioni di gestione, cui il Tribunale medesimo è tenuto a conformarsi anche come condizione per poter accedere negli anni successivi a nuovi eventuali interventi di ripianamento.
§ 5. Spetta alla Regione ecclesiastica reperire e mettere a disposizione del Tribunale ecclesiastico regionale a titolo gratuito una sede idonea.
Le spese straordinarie concernenti la sede del Tribunale regionale , se previamente approvate dalla Conferenza episcopale regionale e dalla Presidenza della C.E.I., sono rimborsate all’ente ecclesiastico proprietario dalla Conferenza regionale e dalla C.E.I. in parti uguali.
Art. 4
§ 1. I costi di una causa sono determinati da una duplice voce:
a) gli oneri ordinari del Tribunale;
b) i costi aggiuntivi, quali quelli per trasferte, acquisizione di particolare materiale documentale e perizie d’ufficio, per le quali ultime si fa riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente.
I costi effettivi di ciascuna causa sono cumulativamente quelli del primo e quelli dell’eventuale secondo grado di giudizio presso un Tribunale regionale italiano.
Alla copertura almeno parziale dei costi effettivi di una causa le parti concorrono a norma dei §§ 2 e 3.
§ 2. La parte attrice, che invoca il ministero del Tribunale ecclesiastico, è tenuta a versare al momento della presentazione del libello un contributo di concorso ai costi della causa.
La parte convenuta è tenuta a versare un contributo di concorso ai costi della causa nel caso in cui nomini un patrono di fiducia ovvero ottenga di fruire dell’assistenza di un patrono stabile ai sensi dell’art. 6; non è tenuta ad alcuna contribuzione ove partecipi all’istruttoria senza patrocinio, anche in caso di acquisizione, su sua richiesta, di prove ammesse dal giudice.
La misura dell’uno e dell’altro contributo è determinata dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo.
Le parti che versano in condizioni di provata indigenza possono chiedere al Preside del Collegio giudicante la riduzione del predetto contributo o l’esenzione dal versamento dello stesso. La riduzione o l’esenzione vengono concesse dallo stesso Preside del Collegio giudicante dopo aver acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso.
Al Preside medesimo spetta stabilire l’eventuale rateizzazione del previsto contributo.
Contro la decisione del Preside le parti possono presentare il ricorso al Collegio.
§ 3. Alla copertura almeno parziale del costo effettivo di una causa le parti possono liberamente contribuire secondo le loro possibilità, nelle forme previste dall’ordinamento canonico per sovvenire alle necessità della Chiesa.
A questo scopo, il Preside del Collegio giudicante del Tribunale di primo grado, avuta comunicazione della pronuncia conclusiva del secondo grado di giudizio insieme con il costo della causa di tale grado, convoca le parti e comunica loro sia il costo effettivo della causa sia le modalità secondo cui è possibile effettuare detta contribuzione volontaria.
Art. 5
§ 1. Presso ogni Tribunale regionale è istituito un Elenco regionale degli avvocati e procuratori, la cui disciplina è stabilita dal Regolamento di cui all’art. 1, § 3.
Il patrocinio delle cause trattate avanti il Tribunale è riservato agli iscritti nell’Elenco, nonché agli avvocati rotali.
Altri avvocati e procuratori possono assumere il patrocinio solo se iscritti in Elenchi di altri Tribunali e se approvati, nei singoli casi, dal Moderatore del Tribunale.
§ 2. Tutti gli avvocati e procuratori che svolgono funzioni di patrocinio presso un Tribunale regionale debbono attenersi al Regolamento del Tribunale medesimo.
§ 3. Il Preside del Collegio giudicante determina, in riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo, la misura degli onorari dovuti dalle parti agli avvocati e procuratori, nonché l’importo degli ulteriori compensi che non possano ritenersi compresi in tali onorari.
Tale determinazione, in primo grado di giudizio:
a) avviene a preventivo, per la parte attrice al momento dell’ammissione del libello e per la parte convenuta al momento della presentazione del mandato;
b) avviene a consuntivo al momento della conclusione della fase istruttoria, previa presentazione al Preside del Collegio giudicante della distinta degli ulteriori oneri sostenuti dal patrono.
La suddetta determinazione stabilisce la somma da richiedere dal patrono alla parte a titolo di compenso definitivo.
Se il giudizio di secondo grado si svolge secondo il rito ordinario, la determinazione a preventivo avviene al momento della concordanza del dubbio di causa; se si svolge e termina con procedimento ai sensi del can. 1682, § 2, la determinazione avviene al momento della notifica del decreto di conferma della decisione di primo grado.
§ 4. Il Preside del Collegio informa le parti di quanto dovuto ai sensi del paragrafo precedente. In particolare, della informazione preventiva viene redatto apposito documento che, sottoscritto dalle parti interessate, dagli avvocati e procuratori nonché dal Preside del Collegio, è conservato negli atti di causa.
§ 5. Eventuali reclami delle parti contro l’operato degli avvocati e dei procuratori circa i costi del patrocinio debbono essere presentati al Preside del Collegio giudicante. Questi, sentiti gli interessati, se riscontra che il reclamo ha fondamento, deferisce la questione al Moderatore del Tribunale per gli opportuni provvedimenti.
§ 6. Gli avvocati e i procuratori iscritti all’Elenco di un Tribunale regionale sono tenuti, a turno, a richiesta del Vicario giudiziale e a meno di gravi ragioni la cui valutazione spetta al medesimo Vicario giudiziale, a prestare il proprio gratuito patrocinio alle parti che abbiano ottenuto la completa esenzione dal contributo obbligatorio ai costi di causa e dalle spese di patrocinio e alle quali il Preside del Collegio giudicante abbia ritenuto doversi assegnare un patrono d’ufficio.
Gli avvocati e i procuratori che assistono un fedele del tutto gratuitamente su richiesta del Vicario giudiziale possono chiedere al Tribunale il rimborso delle spese vive sostenute per il loro lavoro, previa presentazione di distinta documentabile delle spese stesse.
Art. 6
§ 1. L’organico del Tribunale regionale deve prevedere l’istituzione di almeno due patroni stabili ai sensi del can. 1490. Essi esercitano il compito sia di avvocato sia di procuratore.
L’incarico di patroni stabili deve essere conferito a persone che, secondo le qualifiche richieste dal can. 1483, offrano garanzia di poter efficacemente svolgere il loro compito a favore dei fedeli.
Spetta alla Presidenza della C.E.I. dare ulteriori determinazioni circa i requisiti e i criteri per l’affidamento dell’incarico, la natura del rapporto con il Tribunale e le modalità di esercizio dell’attività.
L’assunzione del predetto incarico è ragione di incompatibilità con l’esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali regionali italiani.
§ 2. A tali patroni stabili i fedeli possono rivolgersi per ottenere consulenza canonica circa la loro situazione matrimoniale e per avvalersi del loro patrocinio avanti il Tribunale regionale presso il quale prestano il loro servizio.
Il servizio di consulenza avviene secondo i tempi e le modalità previsti dal Regolamento del Tribunale.
Per potersi avvalere del patrocinio di un patrono stabile, la parte che ne abbia interesse deve farne richiesta scritta e motivata al Preside del Collegio giudicante. Questi accoglie la richiesta tenuto conto delle ragioni addotte e delle effettive disponibilità del servizio.
§ 3. Il patrono stabile non riceve alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza, né per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio.
Alla retribuzione dei patroni stabili provvede il Tribunale, attingendo dalle risorse messe a disposizione dalla C.E.I. e alle condizioni stabilite dalla medesima, fatte salve eventuali diverse determinazioni.
§ 4. Il patrono stabile può non accettare l’incarico per una determinata causa ovvero rinunciare in corso di causa all’incarico assunto, se legittimamente impedito o se ritenga, in scienza e coscienza, di non poter continuare a svolgerlo.
Roma, dalla Sede della C.E.I., 18 marzo 1997